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Notizie

26|05

2021

di Vittorio Ricciardelli

Antiriciclaggio

Il riciclaggio sotto il profilo amministrativo e il riciclaggio penale

La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, ex art. 10 del d.lgs. 231/2007, è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti (art. 1, punto 6, delle istruzioni del Direttore della UIF alle PP.AA).
Infatti, mentre la denuncia è finalizzata a segnalare all’Autorità Giudiziaria condotte che, apparentemente, integrano ipotesi di reato, ciò sulla base di prove specifiche, diversamente la comunicazione alla UIF si basa sui dubbi emersi nell’espletamento dei normali compiti d’ufficio, riguardanti una o più operatività apparentemente sospette.

A differenza di una denuncia, prevista dal combinato disposto degli artt. 331 c.p.p. (denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) e 332 c.p.p. (riportato a seguire per comodità di lettura):

332. Contenuto della denuncia. 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. …. omissis ….

la comunicazione di operazioni sospette non si fonda (necessariamente) su evidenze di reato, ma su ragionevoli motivi di sospetto, la natura dei quali è ampiamente dettagliata ed esemplificata nelle istruzioni del Direttore della UIF per gli uffici della Pubblica amministrazione.

Prendendo spunto da quanto sopra, risulta utile evidenziare, fin d’ora, quale sia la differenza tra il reato di riciclaggio, delineato dall’art. 648 bis c.p., riportato di seguito per comodità di lettura:

Articolo 648 bis c.p. – Riciclaggio - Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito …. omissis ….

e la definizione di riciclaggio fornita dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. 231/2007, (più avanti integralmente riportato) che, a differenza di quella del codice penale, contempla condotte e situazioni previste sia dal prefato art. 648 bis c.p. (riciclaggio) che dall’art. 648 c.p. (ricettazione), a sua volta riportato di seguito per comodità di lettura:

Articolo 648 c.p. – Ricettazione - Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito …. omissis

Nell’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. 231/2007, infatti, per riciclaggio si intende:

  1. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  2. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  3. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  4. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

Poiché nel testo della lettera c) del citato articolo art. 2, comma 4, del D. Lgs. 231/2007, tra le condotte evidenziate è riportata anche la generica “utilizzazione” di beni di provenienza illecita, ciò estende la qualificazione di “riciclaggio” (ex d.lgs. 90/2017) anche alle condotte previste e punite dagli artt. 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio), entrambi riportati a seguire per comodità di lettura:

Articolo 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito …. omissis ….

648 ter.1 c.p. - Autoriciclaggio - …..omissis….. chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. …. omissis ….

Come sopra illustrato, presupposto necessario delle suddette forme di riciclaggio, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata.

La specifica di cui sopra (tratta da sentenze di Cassazione), armonizzata con le indicazioni del Direttore della UIF per la pubblica amministrazione, porta ennesima conferma al fatto che, a differenza di quanto avviene per i soggetti obbligati, che normalmente vivono l’operatività sospetta nel momento in cui viene posta in essere, ciò non capita al personale della pubblica amministrazione, che è in grado di rilevare le operatività sospette solo dopo la loro esecuzione, operazioni che, per di più, riguardano terze parti.

Quanto sopra serve a chiarire che, nell’ambito degli uffici della pubblica amministrazione (individuati dalla specifica normativa), è praticamente impossibile intercettare una operazione sospetta nel momento della sua commissione, a meno che l’operatore interessato, a titolo personale, sia a conoscenza della preesistente commissione del reato presupposto ed, inoltre, abbia certezza del fatto che l’operazione in corso sia finalizzata al riciclaggio o, comunque, alla dissimulazione di somme di denaro provento della preesistente condotta illecita.

A questo punto, considerato l’ampio spettro di condotte e circostanze che qualificano il riciclaggio ex d.l.gs. 231/2007, verrebbe da pensare che, inevitabilmente ed in maniera direttamente proporzionale, l’applicazione della normativa antiriciclaggio potrebbe comportare l’appesantimento delle ordinarie attività d’ufficio.
In realtà ciò non è così, perché quanto sopra evidenziato è funzionale solo alla parte deduttiva e conclusiva dell’attività di analisi (spettante agli analisti collaboratori del gestore), e non anche all’innesco delle verifiche in sede di attività istruttoria ordinaria, occasione in cui, diversamente, vanno tenute in considerazione solo le condotte e/o le situazioni che si rispecchiano negli indicatori di anomalia allegati alle istruzioni del Direttore della UIF per le PP. AA. -.

La differenza di competenze sopra delineata è sostanziale in quanto, mentre agli operatori di primo livello [ossia tutti coloro i quali sono deputati alla trattazione iniziale delle pratiche rientranti nelle attività previste nell’art. 10, co. 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. 231/2007] compete la rilevazione delle situazioni e/o delle condotte anomale che si rispecchiano negli indicatori di anomalia appositamente categorizzati per la pubblica amministrazione, agli analisti compete quello di sviluppare l’innesco fornito dagli operatori di primo livello, provvedendo agli opportuni approfondimenti, necessari per fare emergere le eventuali operatività sospette, ciò ricorrendo alle informazioni fornite dalle banche dati nella loro disponibilità ed aggregando le risultanze per fornire alla UIF un quadro preciso e dettagliato di quanto emerso.

Per quanto attiene alle distinte tipologie di verifica ai fini antiriciclaggio, riconducibili alle due figure operative sopra citate (operatore di primo livello ed analista), si rimanda ad altri, specifici, articoli contenenti spiegazioni ed esempi appositamente realizzati.

A questo punto pare opportuno fissare il concetto che, laddove risulti evidente (seppure per astratto) la sussistenza di condotte che possono integrare uno o più dei reati indicati in precedenza, è indubbio che debba essere inoltrata la denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria, solo successivamente alla formalizzata della quale può essere inoltrata anche la comunicazione di operazioni sospette alla UIF.

Nel caso di specie, pur essendo consigliabile procedere nel modo indicato, se si decidesse di non provvedere a formalizzare la comunicazione alla UIF, la presenza della denuncia risulterà idonea ad evitare eventuali conseguenze.

A differenza dell’ipotesi che precede, nel caso in cui vengano ravvisate situazioni che facciano dubitare possano essere state compiute operazioni sospette andrà ufficializzata solo la comunicazione alla UIF, non essendovi i presupposti per formalizzare una denuncia penale.

In quest’ultimo caso è da escludersi a priori l’idea di formalizzare una denuncia all’Autorità Giudiziaria citando il fatto che è stata inviata una comunicazione precisa e dettagliata alla UIF, tale da fare supporre che i sospetti possano tradursi in certezze;
non bisogna dimenticare, in proposito, che la normativa antiriciclaggio prescrive e tutela l’assoluta riservatezza dei segnalanti e delle informazioni da essi raccolte, fatti salvi alcuni specifici casi, dettagliati dalla normativa stessa.

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