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Notizie

15|02

2021

di Vittorio Ricciardelli

Antiriciclaggio

La semplicità della procedura di accertamento antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio, con riferimento agli uffici della pubblica amministrazione, inquadra il relativo dovere di verifica rispetto:
- ai procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

A fronte di uno scenario di questo genere, risulta del tutto inattuabile anche la sola idea di predisporre casi simulati, ai fini esemplificativi, che possano abbracciare tutte le fattispecie di situazioni riconducibili alle su citate procedure d’ufficio; ciò nonostante, l’esperienza acquisita consente di sostenere che il personale addetto all’istruttoria delle pratiche (di tutte e tre le aree di competenza sopra indicate), in virtù delle professionalità già possedute, ed avvalendosi dei suggerimenti che verranno proposti a seguire, praticamente, sono già pronti alla rilevazione delle situazioni sospette, meritevoli di approfondimenti da parte del personale a ciò destinato (analisti), senza andare ad appesantire in alcun modo le attività ordinariamente svolte.

Seguono esempi pratici di fantasia (volutamente ripetitivi a dimostrazione del fatto che la diversità dell’ufficio non incide sulla pratica operativa) che supportano quanto precedentemente prospettato.

Esempio 1 - ipotetica istruttoria di pratica di concessione:
“Il 01/09/2020, presso il Comune di Riva del Lambro (MI), PENNUTI Orlando, in qualità di Procuratore Speciale della FRESCA FRASCA SRL, società costituita il 01/05/2020 e con sede legale a Gravina della Sila (VV), ha presentato istanza per ottenere la concessione pluriennale di spazi commerciali con destinazione pubblico esercizio, il cui bando è stato pubblicato lo stesso giorno 01/09/2020”.

Esempio 2 - ipotetica istruttoria di pratica di appalto:
“Il 01/09/2020, presso il Comune di Riva del Lambro (MI), PENNUTI Orlando, in qualità di Procuratore Speciale della FRESCA FRASCA SRL, società costituita il 01/05/2020 e con sede legale a Gravina della Sila (VV), ha presentato istanza per partecipare ad un appalto di ………, il cui bando è stato pubblicato lo stesso giorno 01/09/2020”.

Esempio 3 - ipotetica istruttoria di pratica di richiesta di sovvenzione:
“Il 01/09/2020, presso il Comune di Riva del Lambro (MI), PENNUTI Orlando, in qualità di Procuratore Speciale della ONLUS FRESCA FRASCA, associazione costituita il 01/05/2020 e con sede legale a Gravina della Sila (VV), ha presentato istanza per ottenere una sovvenzione per fini socio-umanitari, il cui bando è stato pubblicato lo stesso giorno 01/09/2020”.

Nella apparente banalità delle simulazioni sopra prospettate è riscontrabile la concorrenza dei seguenti indicatori di anomalia, deducibili dalla semplice lettura degli atti facenti parte della pratica in trattazione:
a) L’istanza è stata presentata da interposta persona (Procuratore Speciale);
b) La società/associazione interessata dalla specifica procedura è stata costituita solo quattro mesi prima della pubblicazione del bando (dato rilevabile dal frontespizio della visura camerale o dall’atto costitutivo dell’associazione);
c) La società/associazione interessata ha sede legale in una località posta a centinaia di chilometri di distanza dal luogo in cui dovrebbe essere svolta l’attività (dato rilevabile dal frontespizio della visura camerale o dall’atto costitutivo dell’associazione).
Tali indicatori di anomalia, altresì, senza necessità di espletare ulteriori approfondimenti, consentono di sollevare anche i seguenti, ulteriori, dubbi:
d) Poiché la società/associazione è stata costituita poco tempo prima della pubblicazione del bando (per accedere alla specifica concessione/assegnazione), ed è riuscita a candidarsi lo stesso giorno della relativa pubblicazione (pur trovandosi all’altro capo della nazione), è forte il dubbio che in seno all’ente interessato vi sia qualcuno, in contatto con i proprietari della società, o con i fondatori dell’associazione, che in violazione dei doveri d’ufficio ha anticipato loro informazioni utili in tal senso.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che l’ambito territoriale in cui ha sede legale la società in questione è noto alle cronache per la radicata presenza della criminalità organizzata, tale da condizionare il normale assetto socio/politico/economico locale (informazione di dominio pubblico).

E’ innegabile il fatto che l’individuazione dei sei (6) fattori di dubbio sopra citati non ha comportato alcun dispendio di tempo e di energie, così come non ha comportato ritardi nella trattazione delle rispettive pratiche (che in assenza di altri motivi ostativi avranno seguito il normale iter amministrativo), ciò ad oggettivo sostegno del fatto che, come più volte sottolineato, l’attività antiriciclaggio non comporta un aggravio dei compiti normalmente svolti (agli operatori di primo livello).

Sarà sufficiente aver letto almeno una volta gli indicatori di anomalia, appositamente esemplificati per il personale della pubblica amministrazione, per consentire a tutti gli operatori di primo livello di individuare condotte e/o operazioni sospette, da inoltrare ai rispettivi soggetti di riferimento (secondo l’organizzazione dell’ente di appartenenza) per i conseguenti approfondimenti, in ossequio alle specifiche indicazioni per la pubblica amministrazione emanate dal Direttore della UIF.

Stante l’inesistenza in passato di una specifica modalità operativa in tal senso (per la pubblica amministrazione), da parte dello scrivente, sulla base delle pregresse esperienze maturate nell’espletamento di attività di polizia giudiziaria per conto della Procura della Repubblica, e di altre acquisite in ambito tributario collaborando col personale dell’Agenzia delle Entrate, è stata creata una metodologia operativa ad hoc (peraltro sviluppata nell’ambito del progetto pilota oggetto di convenzione, nel 2014/2015, tra UIF e Comune di Milano), che ha portato alla formalizzazione di plurime segnalazioni alla UIF.

Il fatto che la metodologia in questione sia risultata idonea all’individuazione e alla raccolta dei dati di effettivo interesse della UIF, è avvalorato, oggettivamente, dal combinato disposto delle su citate indicazioni per la pubblica amministrazione, emanate nel 2018 dal Direttore della UIF, modalità operative dalla cui osservanza non si può che pervenire al su detto “modus operandi”.
Il punto di forza della metodologia operativa in questione è dato dal fatto che, come già anticipato, essa si basa su principi semplici, di facile ed immediata attuazione da parte di qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione rientrante negli uffici specificamente interessati, nonché dal fatto che è applicabile e replicabile in tutte le aree di competenza della pubblica amministrazione.

Chiaramente l’attuazione elementare della procedura, anche senza l’utilizzo di banche dati, è concepibile solo rispetto agli operatori di primo livello ai quali, come sopra ampiamente evidenziato, viene chiesto di cogliere solo gli indici di anomalia di immediata percezione, per innescare l’avvio di accertamenti più approfonditi da parte degli analisti, soggetti, questi ultimi, ai quali, previa adeguata formazione, compete la ricerca, raccolta e aggregazione dei dati da trasmettere alla UIF, attività che potranno espletare solo se abilitati alla fruizione di due banche dati indispensabili (Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate).

L’essenza di cui alla seconda parte del periodo che precede, ravvisabile nell’art. 2, 3° comma, delle indicazioni del Direttore della UIF:
“La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per se sufficiente per la qualificazione dell’operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell’operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.”

Si rapporta al contenuto delle indicazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) del medesimo provvedimento, punti in cui è dettagliato che la comunicazione alla UIF deve contenere:
b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
c) elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
d) eventuali documenti allegati.

Gli aspetti di cui sopra (facendo riferimento ai dati degli esempi proposti in precedenza) si concretizzano nella seguente modalità operativa pratica:
1) realizzazione di tabella excel riepilogativa dei dati afferenti alla società/associazione;
2) realizzazione di tabella excel riepilogativa dei dati afferenti alle persone fisiche note;
3) acquisizione delle schede anagrafiche dell’Agenzia delle Entrate relative alla società/associazione e delle persone fisiche note;
4) acquisizione degli atti del registro della società/associazione e delle persone fisiche note;
5) realizzazione di tabella excel riepilogativa dei dati afferenti agli atti del registro relativi alla società/associazione e alle persone fisiche note.

Dopo avere provveduto a tale raccolta di dati ed informazioni è possibile effettuare una prima valutazione delle risultanze, all’esito della quale decidere sull’opportunità di eseguire ulteriori approfondimenti concernenti, sia le capacità reddituali dichiarate dalle parti già considerate (con conseguente realizzazione di apposita tabella riepilogativa excel), che l’attuazione del medesimo insieme di ricerche rispetto ai nuovi soggetti emersi (persone fisiche e/o società).

Dopo avere raggiunto il livello di approfondimento ritenuto adeguato per le finalità di accertamento, sulla base dei dati così raccolti e riepilogati si potrà procedere ai seguenti, ulteriori, passaggi:
1) realizzazione di organigrammi, riepilogativi e descrittivi dei collegamenti ricostruiti tra società e società, tra società e persone fisiche, tra persone fisiche e persone fisiche;
2) stesura di relazione riepilogativa dell’insieme degli aspetti ritenuti di interesse, con l’evidenziazione delle operatività ritenute sospette.
Solo a questo punto, a cura del personale abilitato a farlo, potrà essere formalizzata la comunicazione alla UIF, allegando alla stessa la relazione, le tabelle e gli organigrammi di cui sopra, in ossequio alle precise indicazioni del Direttore della UIF.

Per l’illustrazione in dettaglio dei passaggi operativi, semplicemente accennati nel presente, si rimanda ad altro, specifico, articolo.

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