17|11
2021
di Vittorio Ricciardelli
AntiriciclaggioLe comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio alla UIF
All’articolo 3, 1° comma, delle istruzioni del Direttore della UIF per gli uffici della pubblica amministrazione è stabilito che: “Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo…”, ciò nonostante, poiché le comunicazioni di pertinenza delle PP. AA. riguardano la ricostruzione postuma di attività ed operazioni pregresse intercorse tra terze parti che, peraltro, devono essere opportunamente raccolte ed organizzate, ex art. 6, 1° comma, delle sopra citate istruzioni: “…dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l’attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.”, non è azzardato reputare che le attività propedeutiche alla ricostruzione dei fatti e alla loro aggregazione giustifichino il prolungarsi dei tempi occorrenti per pervenire alla formalizzazione della comunicazione di operazioni sospette alla UIF.
Articolo completo in allegato.
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